Le principali sanzioni per il datore di lavoro sono:
Illecito |
Sanzione |
Omessa valutazione dei rischi |
Arresto da 3 a 6 mesi o |
Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) |
Arresto da 3 a 6 mesi o |
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: b) misure di prevenzione e protezione e DPI, d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, |
ammenda da |
Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28 lettere: a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. |
ammenda da |
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione |
ammenda da 2.500 a |
Mancata redazione/aggiornamento del DVR in collaborazione con il RSPP e del medico competente, senza consultazione del RLS, in occasione di modifiche del processo produttivo/organizzativo, infortuni significativi, o su richiesta del medico competente |
Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda da 2.500 a |
Violazione dei seguenti adempimenti : • consegna del DVR al RLS, • informazione agli appaltatori circa i rischi connessi al proprio ambiente di lavoro, • organizzazione dei rapporti con i servizi pubblici di competenza in materia di primo soccorso, salvataggio, emergenza e lotta antincendio, • designazione dei lavoratori addetti alle emergenze ed al primo soccorso, • informazione circa pericoli gravi ed immediati e circa le misure adottate per fronteggiarli, • adozione di provvedimenti atti alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, • astensione dal chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di persistere di pericolo grave ed immediato, • presa di provvedimenti preventivi per la gestione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza. |
Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda da 750 a |
Violazione dei seguenti adempimenti previsti dall’articolo 26: • verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi. |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Violazione dei seguenti adempimenti: • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, • prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori con adeguato addestramento accedano alle zone che espongano a rischio grave e specifico, • richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti, • adozione di misure per la prevenzione degli incendi |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omessa informazione dei lavoratori |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omessa formazione dei lavoratori, dei preposti e del RLS |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omessa fornitura di idonei Dispositivi di Protezione Individuale |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omessa nomina del medico competente |
Arresto da 2 a 4 mesi o |
Omesso invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria |
Ammenda da 2.000 a 4.000 € |
Omessa effettuazione della riunione periodica annuale ex. Art. 35 |
Ammenda da 2.000 a 4.000 € |
Effettuazione di visite mediche per motivi non ammessi (accertamento stati di gravidanza e altri casi vietati dalla normativa vigente) |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 € |
Omessa fornitura ai lavoratori del tesserino distintivo nell’appalto e nel subappalto |
Sanzione amministrativa |
Omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni |
Sanzione amministrativa |
Omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi |
Sanzione amministrativa |
Mancata comunicazione al Medico Competente, in maniera tempestiva, della cessazione di un rapporto di lavoro dipendente |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € |
Mancata redazione del verbale della Riunione Periodica annuale |
Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 € |
Omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RSL |
Sanzione amministrativa |
Le principali sanzioni per le imprese familiari sono:
Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI |
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 200 a 600 € |
Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto |
Sanzione amministrativa |
Le principali sanzioni per i lavoratori autonomi sono:
Mancato utilizzo attrezzature in conformi ed utilizzo di idonei DPI |
Arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 € |
Omesso utilizzo ed esposizione dell’apposita tessera di riconoscimento nei luoghi di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto |
Sanzione amministrativa |
Sospensione dell’attività
Secondo le disposizioni del TU gli ispettori possono disporre, in caso di gravi violazioni delle norme antinfortunistiche, la sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14). In particolare questo provvedimento scatterà nei seguenti casi:
• impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo
di lavoro;
• reiterate violazioni della disciplina dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale
di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 66/2003, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio infortunio;
• gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, individuate
con DM del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la conferenza Stato Regione.
In attesa di decreto, le gravi violazioni che possono portare, in caso di reiterazione, alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono quelle indicate nell’allegato I al TU:
• mancata elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi;
• mancata elaborazione del Piano di Emergenza;
• mancata formazione ed addestramento del personale dipendente e dei responsabili dei
responsabili per la sicurezza e la prevenzione;
• mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
• mancata elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• mancata nomina del Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione.