Per chi svolge attività nel settore degli autotrasporti è previsto un regime particolare che consente loro di effettuare le liquidazioni periodiche IVA su base trimestrale anziché mensile. Tale regime, che è possibile definire “speciale”, non tiene conto del volume d’affari realizzato dai contribuenti ma della loro specifica attività. Gli autotrasportatori sono contribuenti trimestrali “speciali”, diversi dai trimestrali “ordinari” di cui all’articolo 33 del DPR 633/72.
I trimestrali “speciali” sono tali indipendentemente dal volume d’affari realizzato e/o dall’opzione esercitata in sede di presentazione di dichiarazione IVA annuale. Gli obblighi di tali soggetti sono i seguenti:
s devono eseguire anche il versamento IVA relativo al 4° trimestre dell’anno (ottobre – dicembre) entro il 16 febbraio dell’anno successivo;
s non devono corrispondere in sede di versamento periodico la maggiorazione dell’1% prevista per i contribuenti minori.
Le disposizioni di legge interessate sono diverse: le principali sono l’art. 3 del D.L. 28/06/1995 n. 250 convertito nella L. 349 del 08/08/1995 e la Legge n. 271 del 03/08/1998.
In esse viene specificato che possono utilizzare le norme di favore solo gli autotrasportatori per conto terzi iscritti all’albo di cui alla Legge 298/1974. Restano esclusi gli autotrasportatori in conto proprio, quelli non iscritti all’albo e coloro che non sono muniti di autorizzazione. La circolare del Ministero delle Finanze n. 198 del 13/08/1996 inoltre precisa quanto segue:
….”Fermo restando il requisito dell’effettiva iscrizione all’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, le suddette imprese sono ammesse a fruire delle agevolazioni di cui trattasi anche in mancanza dell’apposita autorizzazione, di cui alla citata legge n. 298 del 1974, nei casi in cui la stessa non è prescritta dalle disposizioni normative vigenti”.
Di seguito si elencano le agevolazioni previste per gli autotrasportatori che rientrano nei casi previsti dalla legge e ai quali è data la facoltà:
s di emettere per ciascun committente una sola fattura per ogni trimestre solare comprendendo tutte le prestazioni eseguite nel periodo;
s di rinviare al trimestre successivo la registrazione e la contabilizzazione della fattura cumulativa emessa nel periodo precedente;
s di continuare ad eseguire la liquidazione e il versamento dell’imposta con cadenza trimestrale anziché mensile.
In ipotesi di esercizio di più attività questi soggetti devono registrare i corrispettivi relativi ai servizi di trasporto e accessori, distintamente dalle altre operazioni che, se effettuate, seguono autonome regole secondo il volume d’affari determinato unicamente per tali operazioni.
È il caso di puntualizzare che le imprese hanno facoltà di restare tra i contribuenti “trimestrali ordinari” se hanno realizzato nell’anno solare precedente un volume d’affari inferiore a 185.924,48 euro. In questo caso, però, sono ordinari a tutti gli effetti e pertanto versano l’importo dovuto per il quarto trimestre (relativo alle operazioni eseguite e fatturate nel terzo trimestre) con la dichiarazione annuale e pagano gli interessi dell’1% sui versamenti periodici.
I clienti degli autotrasportatori non devono tenere conto del differimento concesso ai prestatori del servizio e possono detrarre l’imposta addebitata in fattura già nel mese o trimestre in cui ricevono il documento. Questo anche se non hanno ancora eseguito il pagamento del servizio ricevuto.
Per quanto riguarda ad hoc Revolution, l’emissione di una fattura da parte di un autotrasportatore deve essere registrata in contabilità con un apposita causale contabile che differisce da quella standard per due elementi:
s sarà attivo il check “Iva Autotrasportatori”;
s nel campo contropartita non sarà indicato il conto utilizzato normalmente per l’imputazione dell’Iva su vendite, ma dovrà essere specificato un conto di tipo Iva differente (es: “Iva sospesa”).
Le registrazioni contabili effettuate con una causale di questo tipo, devono essere stampate sul registro Iva del periodo trimestrale successivo oppure del periodo di fine trimestre successivo, nel caso di liquidazione mensile (es: se la periodicità è mensile, una fattura autotrasportatori registrata nel mese di luglio 2004 sarà di competenza di dicembre 2004).
La gestione “Giroconto IVA Autotrasportatori” consente di eseguire automaticamente il giroconto Iva dal conto utilizzato sulla registrazione contabile della fattura autotrasportatori a quello utilizzato normalmente per l’Iva vendite. Tale funzione ricerca le fatture autotrasportatori registrate nel trimestre precedente (registrazioni contabili che presentano l’apposito check attivato sulla causale) ed inserisce in Primanota la registrazione contabile di storno. Infine, aggiorna la data di ultimo storno presente nei Parametri Iva inserendo quella della fine del trimestre per il quale è stata lanciata la funzione di giroconto automatico.
Riepilogando, per poter gestire correttamente la problematica dell’Iva relativa ad Autotrasportatori, è necessario predisporre la procedura caricando i dati necessari:
s Causale di Emissione Fattura/Nota di credito: deve avere il check attivo su Iva Autotrasportatori, nei dati Iva deve essere inserita come contropartita un conto fittizio di tipo Iva (es: “Iva Sospesa”). Se oltre ai documenti di tipo “Iva Autotrasportatori” dovessero essere emessi altri tipi di documento (per i quali non è previsto il differimento al trimestre successivo), è necessario utilizzare una serie distinta per quanto riguarda la numerazione dei documenti al fine di evitare problemi di fuori sequenza in fase di stampa registri Iva. (es: serie AT per la numerazione dei documenti di tipo “Iva Autotrasportatori”);
s Conto Iva Sospesa: deve essere caricato un conto contabile di tipo Iva diverso da quello standard, da utilizzare sulla registrazione contabile del documento di tipo “Iva Autotrasportatori”. Questo conto può anche non essere gestito a partite, a differenza di quello che deve essere usato nel caso di gestione dell’Iva ad esigibilità differita.
2 Anno
2 La procedura propone di default l’anno di ingresso nella procedura
2 Periodo
Va inserito il periodo di riferimento:
s 1,2,3,4 se periodicità Iva Trimestrale;
s 3,6,9,12 se periodicità Iva Mensile (vengono considerati gli ultimi mesi di ciascun trimestre).
Dopo la selezione del periodo (il valore predefinito dipende dalla data di ultimo storno presente nei parametri Iva) vengono proposte automaticamente le date di Inizio e Fine del trimestre precedente.
2 Data di Inizio Trimestre Precedente
Rispetto al periodo impostato in precedenza la procedura imposta la data di inizio del trimestre precedente.
2 Data di Fine Trimestre Precedente
Rispetto al periodo impostato in precedenza la procedura imposta la data di fine del trimestre precedente.
; Bottone Ricerca
Mediante tale bottone la procedura ricerca tutte le registrazioni con il flag attivo su Iva Autotrasportatori e con data registrazione compresa nel trimestre di riferimento.
; Bottone Origine
Selezionando dall’elenco una riga è possibile accedere alla corrispondente registrazione di primanota.
; Bottone Giroconto
Selezionando dall’elenco una determinata registrazione, mediante tale bottone la procedura crea la registrazione di giroconto Iva Autotrasportatori, ovvero una registrazione contabile del tipo Iva Sospesa a Iva Vendite.